(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  21  della  legge  regionale  5 agosto  1996, n. 27
relativo  al  servizio  di piazza (taxi) in ambito aeroportuale ed in
particolare  il  comma 2 il quale prevede che la determinazione delle
tariffe,  le  condizioni di trasporto e svolgimento del servizio e la
fissazione  del  numero  massimo  di  licenze che ciascun comune puo'
rilasciare,  proporzionalmente  al  bacino  di  utenza  aeroportuale,
vengono  disciplinate  con  regolamento  di  esecuzione  della  legge
medesima;
    Visto  il  regolamento  per lo svolgimento del servizio di piazza
(taxi)  in  ambito  aeroportuale approvato con decreto del Presidente
della  giunta  regionale  n. 0177/Pres. di data 23 maggio 1997, cosi'
come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 081/Pres.
di data 22 marzo 2002;
    Considerato  che  il  terzo  comma dell'Art.  6 del summenzionato
Regolamento  prescrive  che  le  tariffe  possono  essere  aggiornate
annualmente con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto in
particolare  del  tasso  annuo  di inflazione, anche su richiesta del
coordinatore dei tassisti operanti in ambito aeroportuale;
    Rilevato che:
      con  le  deliberazioni  della  giunta regionale n. 2912 di data
9 ottobre 1998 e n. 1396 di data 27 aprile 2001 sono state aggiornate
le  tariffe  di  cui sopra con decorrenza rispettivamente 1° novembre
1998 e 1° giugno 2001;
      con  la  nota nota della direzione regionale della viabilita' e
dei   trasporti   -   Servizio   del  trasporto  pubblico  locale  n.
VTP/118/TPL.15.1   dell'8 gennaio   2002   e'   stata  confermata  la
conversione in Euro delle tariffe vigenti;
    Viste  le note del Consorzio Taxi aeroporto Friuli-Venezia Giulia
di  data  6 febbraio  2006  e  di  data  16 febbraio 2006 firmate dal
coordinatore  dei  tassisti  in  ambito aeroportuale, con le quali si
chiede  unitamente  all'aggiornamento  delle  tariffe per il servizio
taxi   in   ambito  aeroportuale,  delle  modifiche  ed  integrazioni
regolamentari  relative  al  trasporto degli animali, al pagamento di
pedaggi  e supplementi tariffari riguardanti specifiche situazioni di
servizio  nonche' l'adeguamento del previsto contrassegno con il logo
aeroportuale vigente;
    Rilevata  la  necessita',  in  relazione  a  quanto richiesto, di
modificare ed integrare il Regolamento in questione attraverso:
      l'integrazione  della  lettera g)  del  comma 1 dell'Art. 6 del
Regolamento,  nella formulazione proposta: «-servizio disponibile nel
rispetto  delle  norme  di  sicurezza  che  regolano  il trasporto di
animali  a  bordo di un veicolo» al fine di una corretta applicazione
della  vigente  regolamentazione  del  trasporto  di  animali  in  un
veicolo,  che  definisce  sia  i  sistemi di ritenuta degli animali a
bordo  degli  autoveicoli  che i divieti imposti ai proprietari degli
stessi in fatto di sicurezza;
      la  sostituzione  della  lettera h) del comma i dell'Art. 6 del
Regolamento, nella formulazione proposta: «ogni tipo di pedaggio e' a
carico  dell'utente»  in  quanto  si  rende necessario introdurre una
definizione  piu'  ampia  dei  costi a carico dell'utenza, al momento
limitati   ai  pedaggi  autostradali,  in  funzione  delle  ulteriori
tipologie  di  costo  assimilabili  quali  i  costi  per traghetti, i
pedaggi per gallerie e ponti, per l'ingresso in centri storici, ecc.;
      l'introduzione,  fra le tariffe di cui all'Art. 6, comma 1, del
Regolamento dei seguenti supplementi:
        «supplemento   oltre   la  quarta  persona  trasportata»,  in
analogia  a  quanto avviene in altri aeroporti italiani, tenuto conto
che  esiste  una  domanda  dell'utenza sempre maggiore di veicoli con
posti  a  sedere  superiori  a  4 + 1 e che tali mezzi hanno costi di
acquisto,  di  manutenzione  e  di  consumo  superiori  alle  vetture
normali,   fissando   tale   supplemento   al   10%  del  solo  costo
chilometrico;
        «supplemento  punto  franco»,  riconoscendo  la necessita' di
poter  offrire  un  servizio  ai clienti che richiedono l'entrata nei
punti  franchi  portuali,  all'interno  dei  quali  i mezzi non hanno
coperture  assicurative e dove i gestori delle strutture non hanno la
possibilita'  di ampliare ai tassisti la loro copertura assicurativa,
fissando  tale  supplemento  ad  Euro  2,20,  valore medio rispetto a
quello  applicato  per  la  stessa  finalita' nei comuni di Trieste e
Monfalcone;
        «supplemento  chiamata  fuori  orario» (applicabile dalle ore
00.00  alle  ore  8  quale  arco  temporale non coperto da obbligo di
servizio)  in  relazione  a  specifiche  richieste da parte dell'ente
aeroportuale  di  servizi  di  emergenza  al  di  fuori  degli  orari
lavorativi  per  particolari  situazioni  quali  esigenze  sanitarie,
trasporto  di  passeggeri  di  voli  privati  o di voli dirottati per
motivi  tecnici,  che  comportano  costi  aggiuntivi,  fissando  tale
supplemento nei richiesti Euro 15,00;
      la  sostituzione  dell'allegato A  del regolamento, relativo al
contrassegno che indica la titolarita' a svolgere il servizio di taxi
presso  l'aeroporto, con un nuovo allegato riportante il vigente logo
del Gestore aeroportuale;
      l'aggiornamento,  alla  luce  dell'intervenuta  modifica  della
struttura   operativa  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  delle
denominazioni  della  direzione  centrale  e  del servizio competenti
citati nel regolamento medesimo;
    Ritenuto  opportuno  aggiornare  contestualmente  le  tariffe  in
vigore, ferme dall'anno 2001, cosi' come richiesto dal consorzio Taxi
Aeroporto   Friuli-Venezia   Giulia,   nell'ambito   delle  modifiche
dell'Art.  6  del  regolamento  come  su  definite,  in  misura  pari
all'11,90  per  cento delle tariffe vigenti, tenuto conto dell'indice
nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai ed
impiegati  - settore trasporti, dall'anno 2002 all'anno 2005, secondo
il seguente prospetto:
      2002: 1,90%;
      2003: 2,60%;
      2004: 3,10%;
      2005: 4,30%;
      Totale: 11,90.
    Visto   il   testo  regolamentare  predisposto  dalla  competente
direzione  centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e
infrastrutture di trasporto;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto d'autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 647 di data
24 marzo 2006;
                              Decreta:

    E' approvato il Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al
Regolamento  per  lo  svolgimento  del  servizio  di piazza (taxi) in
ambito  aeroportuale  emanato con decreto del Presidente della giunta
regionale  23 maggio  1997, n. 0177/Pres. come modificato con decreto
del  Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres.», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 aprile 2006
                                ILLY