(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 2006) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 relativo al servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale ed in particolare il comma 2 il quale prevede che la determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della legge medesima; Visto il regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres. di data 23 maggio 1997, cosi' come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 081/Pres. di data 22 marzo 2002; Considerato che il terzo comma dell'Art. 6 del summenzionato Regolamento prescrive che le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto in particolare del tasso annuo di inflazione, anche su richiesta del coordinatore dei tassisti operanti in ambito aeroportuale; Rilevato che: con le deliberazioni della giunta regionale n. 2912 di data 9 ottobre 1998 e n. 1396 di data 27 aprile 2001 sono state aggiornate le tariffe di cui sopra con decorrenza rispettivamente 1° novembre 1998 e 1° giugno 2001; con la nota nota della direzione regionale della viabilita' e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale n. VTP/118/TPL.15.1 dell'8 gennaio 2002 e' stata confermata la conversione in Euro delle tariffe vigenti; Viste le note del Consorzio Taxi aeroporto Friuli-Venezia Giulia di data 6 febbraio 2006 e di data 16 febbraio 2006 firmate dal coordinatore dei tassisti in ambito aeroportuale, con le quali si chiede unitamente all'aggiornamento delle tariffe per il servizio taxi in ambito aeroportuale, delle modifiche ed integrazioni regolamentari relative al trasporto degli animali, al pagamento di pedaggi e supplementi tariffari riguardanti specifiche situazioni di servizio nonche' l'adeguamento del previsto contrassegno con il logo aeroportuale vigente; Rilevata la necessita', in relazione a quanto richiesto, di modificare ed integrare il Regolamento in questione attraverso: l'integrazione della lettera g) del comma 1 dell'Art. 6 del Regolamento, nella formulazione proposta: «-servizio disponibile nel rispetto delle norme di sicurezza che regolano il trasporto di animali a bordo di un veicolo» al fine di una corretta applicazione della vigente regolamentazione del trasporto di animali in un veicolo, che definisce sia i sistemi di ritenuta degli animali a bordo degli autoveicoli che i divieti imposti ai proprietari degli stessi in fatto di sicurezza; la sostituzione della lettera h) del comma i dell'Art. 6 del Regolamento, nella formulazione proposta: «ogni tipo di pedaggio e' a carico dell'utente» in quanto si rende necessario introdurre una definizione piu' ampia dei costi a carico dell'utenza, al momento limitati ai pedaggi autostradali, in funzione delle ulteriori tipologie di costo assimilabili quali i costi per traghetti, i pedaggi per gallerie e ponti, per l'ingresso in centri storici, ecc.; l'introduzione, fra le tariffe di cui all'Art. 6, comma 1, del Regolamento dei seguenti supplementi: «supplemento oltre la quarta persona trasportata», in analogia a quanto avviene in altri aeroporti italiani, tenuto conto che esiste una domanda dell'utenza sempre maggiore di veicoli con posti a sedere superiori a 4 + 1 e che tali mezzi hanno costi di acquisto, di manutenzione e di consumo superiori alle vetture normali, fissando tale supplemento al 10% del solo costo chilometrico; «supplemento punto franco», riconoscendo la necessita' di poter offrire un servizio ai clienti che richiedono l'entrata nei punti franchi portuali, all'interno dei quali i mezzi non hanno coperture assicurative e dove i gestori delle strutture non hanno la possibilita' di ampliare ai tassisti la loro copertura assicurativa, fissando tale supplemento ad Euro 2,20, valore medio rispetto a quello applicato per la stessa finalita' nei comuni di Trieste e Monfalcone; «supplemento chiamata fuori orario» (applicabile dalle ore 00.00 alle ore 8 quale arco temporale non coperto da obbligo di servizio) in relazione a specifiche richieste da parte dell'ente aeroportuale di servizi di emergenza al di fuori degli orari lavorativi per particolari situazioni quali esigenze sanitarie, trasporto di passeggeri di voli privati o di voli dirottati per motivi tecnici, che comportano costi aggiuntivi, fissando tale supplemento nei richiesti Euro 15,00; la sostituzione dell'allegato A del regolamento, relativo al contrassegno che indica la titolarita' a svolgere il servizio di taxi presso l'aeroporto, con un nuovo allegato riportante il vigente logo del Gestore aeroportuale; l'aggiornamento, alla luce dell'intervenuta modifica della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle denominazioni della direzione centrale e del servizio competenti citati nel regolamento medesimo; Ritenuto opportuno aggiornare contestualmente le tariffe in vigore, ferme dall'anno 2001, cosi' come richiesto dal consorzio Taxi Aeroporto Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle modifiche dell'Art. 6 del regolamento come su definite, in misura pari all'11,90 per cento delle tariffe vigenti, tenuto conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - settore trasporti, dall'anno 2002 all'anno 2005, secondo il seguente prospetto: 2002: 1,90%; 2003: 2,60%; 2004: 3,10%; 2005: 4,30%; Totale: 11,90. Visto il testo regolamentare predisposto dalla competente direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto; Visto l'Art. 42 dello Statuto d'autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 647 di data 24 marzo 2006; Decreta: E' approvato il Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. come modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 aprile 2006 ILLY